STATUTO DELLA FONDAZIONE
"Synaxis"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
È costituita una Fondazione denominata

"Synaxis"

La Fondazione ha sede in Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 24.
La Fondazione opera prevalentemente, ma non esclusivamente, nell’ambito della Regione Siciliana.
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.


Articolo 2 – Scopi ed attività istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro.
Scopo della Fondazione è:
- mettere in luce il ruolo della Sicilia quale porta di ingresso e luogo di comprensione per l'Europa delle culture e delle religioni monoteiste sorte sulle sponde del Mediterraneo orientale. A tal fine la Fondazione "Synaxis" intende porre in essere attività di ricerca e di studio e si prefigge di raccogliere e "mettere insieme", "porre in comune" al fine di "suscitare e produrre comunione" - nel significato proprio del termine synaxis - gli elementi qualificanti la storia e la cultura delle religioni monoteiste che hanno segnato le vicende della Sicilia e che in Sicilia hanno trovato modalità di incontro e forme di mediazione, hanno tra loro dialogato e si sono proiettate tanto sulle regioni mediorientali e delle coste africane del Mediterraneo, quanto sulle regioni del continente europeo. La Fondazione intende promuovere la conoscenza e la ricerca dell'eredità religiosa dei popoli mediterranei soprattutto sotto l'angolo dei comportamenti e delle abitudini di vita che essa ha determinato.
Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione, tra l'altro, promuove l'attività comune di soggetti istituzionali, enti pubblici e privati attraverso incontri, confronti, ricerche, approfondimenti, seminari e convegni, dando larga diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche e divulgative nei modi più opportuni e, quindi, in formato cartaceo, elettronico, via web mediante un sito internet, in modo da renderli maggiormente fruibili a livello internazionale.
Per realizzare le sue finalità la Fondazione sostiene e si avvale della particolare collaborazione dello Studio Teologico San Paolo di Catania.
La fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo.

Articolo 3 - Vigilanza
L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni, diritti e utilità effettuati in sede di atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato:
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione.

Articolo 5 - Fondo di gestione
II fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dai redditi del patrimonio di cui all’art. 4 del presente statuto;
- dalle somme che perverranno alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del consiglio di amministrazione, ad uso diverso dell’incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno, nell'ambito delle proprie finalità statutarie.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Fondatori
Sono Fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonchè i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere.
I Fondatori al momento esistenti, con deliberazione da adottare, collettivamente ed unanimemente, con atto pubblico, possono accettare nuovi fondatori, determinando la misura del contributo da versare al patrimonio.
I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l'assemblea dei Fondatori.
L'Assemblea dei Fondatori ha esclusivamente le seguenti competenze:

a) - la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il collegio dei Revisori dei Conti;
b) - l'attribuzione della qualità di membro fondatore a terzi, successivamente all'atto costitutivo.
I Fondatori enti sono rappresentanti dal legale rappresentante dell'ente stesso o da persona appositamente delegata per iscritto.
Ciascun fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto.
L'assemblea dei fondatori si raduna esclusivamente per assumere le delibera di propria competenza. Essa è convocata dal presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per l'adunanza.
Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei fondatori.
A cura del consiglio di amministrazione, e sotto la sua responsabilità, viene tenuto un libro verbali attestante i fondatori in essere nonchè le delibere assunte dall'assemblea dei fondatori.

Articolo 7 - Organi della fondazione
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le Società delle quali siano Amministratori, Sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interressi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo cui partecipano.
Tutte le cariche elettive della Fondazione non danno diritto ad alcun compenso essendo prevista la gratuità della prestazione. E’ consentito il mero rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato, nella misura che sarà periodicamente determinata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre, da cinque o da sette componenti, secondo quanto deliberato all'atto della nomina, così nominati:
- la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dallo Studio Teologico San Paolo di Catania; tra i componenti così nominati il medesimo Studio Teologico San Paolo di Catania indicherà anche il Presidente della Fondazione;
- tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dai Fondatori riuniti in assemblea; in tale assemblea lo Studio Teologico San Paolo di Catania non ha diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione procede alla nomina del Vice Presidente e del Segretario.
Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione si fa luogo alla sostituzione da parte dei Fondatori, secondo i criteri sopra stabiliti. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e i consiglieri possono essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- programma anno per anno l’attività della Fondazione;
- approva il bilancio preventivo entro il mese di novembre ed approva il bilancio consuntivo entro il mese aprile dell'anno successivo;
- delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone l'impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento per quanto attiene gli aspetti amministrativi e burocratici;
- provvede alla nomina ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli Uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed agli altri Consiglieri;
- può nominare un Direttore della Fondazione stabilendone i compiti ed i poteri;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.
Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione svilupperà particolari forme di collaborazione con lo Studio Teologico San Paolo di Catania.
Con apposita convenzione la Fondazione procederà a disciplinare i rapporti di collaborazione con lo Studio Teologico San Paolo di Catania e con altri enti italiani o stranieri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
Dovrà essere, inoltre, convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario possono essere assolte anche da un estraneo al Consiglio.
Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno e per la trattazione di particolari argomenti, potrà invitare alle sue riunioni personalità con specifiche competenze.
Le modifiche allo Statuto, purchè siano compatibili con la natura della fondazione, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i suoi componenti ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Articolo 9 - Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato a norma del precedente articolo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente.
Il Presidente viene nominato dallo Studio Teologico San Paolo di Catania, gli altri membri saranno nominati dai Soci Fondatori riunitisi in assemblea; in tale assemblea lo Studio Teologico San Paolo di Catania non ha diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo cui è affidato il controllo contabile sulla gestione della Fondazione. Esso accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuando verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 11 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti in tema di società per azioni dal codice civile.

Articolo 12 - Scioglimento
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che residua al termine della liquidazione, sarà devoluto allo Studio Teologico "S. Paolo" di Catania.

Articolo 13 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

 


Fondazione Synaxis

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Cod. fiscale : 93166190871